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ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI
Il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Vicenza è costituito a tempo indeterminato e con sede in Vicenza in Stradella S. Corona, 3.
Il Collegio nasce come libera associazione senza scopo di lucro tra laureati in Ingegneria allo scopo di collegare maggiormente gli aderenti.
Esso si propone:
- di collaborare con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza;
- di farsi promotore di iniziative tendenti ad allargare il campo delle conoscenze della tecnica a mezzo di scambi culturali, al fine di favorire l'aggiornamento della preparazione professionale degli Ingegneri;
- di curare con particolare attenzione studi e proposte su problemi di interesse locale, regionale o nazionale attinenti l'ingegneria, anche per un maggiore inserimento dell'ingegnere nel campo operativo e sociale;
- di facilitare lo scambio culturale ed il reciproco ampliamento di conoscenze scientifiche tra gli iscritti in funzione della gamma di specializzazioni della categoria ed a mezzo di riunioni e conversazioni anche per singoli gruppi;
- di promuovere e mantenere contatti con Università ed Istituti Scientifici per il continuo perfezionamento dei propri iscritti, curando in particolare il collegamento tra il campo della professione e quello dell'insegnamento e della ricerca;
- di contribuire allo sviluppo di rapporti con associazioni professionali anche straniere, stabilendo collegamenti e favorendo scambi culturali;
- di sviluppare e mantenere contatti con imprenditori e maestranze per un continuo scambio di conoscenze ed esperienze in funzione del progresso della tecnologia;
- di contribuire alla soluzione dei problemi più importanti della vita nazionale, promuovendo studi, incontri e relazioni con tutte le categorie e le organizzazioni sociali amministrative e politiche.
- di dialogare con le istituzioni ai vari livelli per dare il proprio contributo in occasione di approvazione di leggi, regolamenti e provvedimenti che riguardano la propria attività professionale, anche con audizioni;
- di contribuire anche economicamente alla partecipazione ad esposizioni e mostre di progetti, opere e ricerche di singoli ingegneri valorizzando così i migliori talenti e l'immagine dell'ingegnere nella società;
- di acquisire ricerche, studi, innovazioni e altri documenti similari nonché viaggi di aggiornamento al fine di perseguire gli scopi sopraindicati.
- organizzare corsi, aperti anche alle Amministrazioni locali (pubbliche), di approfondimento delle varie discipline attinenti l'ingegneria, ivi compreso il governo del territorio;

ART. 2 - SOCI
Gli iscritti al Collegio si distinguono in soci effettivi ed onorari con diritto di voto e soci aderenti senza diritto di voto.
Gli studenti e i neolaureati di ingegneria possono iscriversi gratuitamente come soci effettivi, per un massimo di 2 anni.
Possono essere ammessi al Collegio come soci effettivi i cittadini italiani o stranieri in possesso di Laurea in Ingegneria conseguita presso Politecnici od Università italiane e straniere e che ne facciano richiesta. Su proposta scritta di almeno due iscritti, il Consiglio può nominare soci onorari persone la cui fama e livello professionale e di ricerca abbiano dato un particolare contributo al progresso nel campo dell'ingegneria con studi ed opere eminenti e alla società civile, nonché come soci aderenti persone fisiche o giuridiche che abbiano interesse alla sfera dell'ingegneria.
Acquisisce l'iscrizione di socio onorario di diritto il Presidente pro tempore dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza.

ART. 3 - ISCRIZIONE E RISORSE FINANZIARIE
Per l'iscrizione al Collegio sono necessari il versamento della quota sociale e l'ammissione da parte del Consiglio. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità; la morosità e l'indegnità verranno dichiarate dal Consiglio. Le risorse finanziarie del Collegio derivano esclusivamente dalle quote annuali d'iscrizione, da contributi suppletivi e da eventuali donazioni, in quanto accettate, e da ogni altra entrata che concorre a incrementare l'attivo sociale comprese quelle residuali, di natura commerciale, eventualmente derivanti da attività di aggiornamento professionale e culturale e di ricerca, di consulenze, di pubblicazioni e similari, svolte in maniera marginale.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 4 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL COLLEGIO. LE SEZIONI
Per favorire la presenza attiva del Collegio nelle diverse realtà locali, su domanda di almeno dieci soci, possono essere costituite Sezioni decentrate del Collegio, sempre nell'unità dello stesso, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria che ne definisce anche l'ambito territoriale.
Le Sezioni esplicano la propria attività ai fini di una maggiore coesione interna e di una sempre più incisiva presenza e partecipazione degli ingegneri ai problemi di maggiore interesse del territorio.
Le spese specifiche per l'attività delle Sezioni devono essere coperte dai rispettivi soci; per quanto non basti, potrà intervenire il contributo del Collegio. Alle Sezioni più attive il Consiglio può assegnare maggiori contributi ed incentivi in riparto proporzionale alle attività che svolge.
Ciascuna sezione è retta da un Comitato di Sezione composto da un responsabile, un consigliere suo sostituto e un segretario tesoriere (oltre tali membri eletti, partecipano al comitato di sezione, senza diritto di voto, l'ultimo ex-responsabile di sezione e dai membri del Consiglio del Collegio iscritti alla sezione per l'opportuno coordinamento) eletti ogni quadriennio dai soci partecipanti alla Sezione; per tale elezione si seguiranno le norme di cui all'art. 3 de Regolamento per le elezioni. I tre componenti del Comitato di Sezione possono ricoprire le cariche di Presidente, Segretario o Tesoriere del Collegio e dell'Ordine degli Ingegneri. Il Responsabile di ogni Sezione, ed in caso di sua assenza od impedimento, il suo sostituto, partecipa alle riunioni del Consiglio del Collegio, senza diritto di voto.
Il Consiglio del Collegio convoca presso di sé, almeno all'inizio di ogni anno sociale, i membri dei Comitati di Sezione per definire i programmi coordinati di attività del Collegio e delle Sezioni.
Le Sezioni operano in armonia con gli indirizzi generali ed i programmi stabiliti dal Consiglio del Collegio. Compito specifico del Comitato di Sezione è riunire i soci periodicamente per discutere i problemi della zona interessanti la categoria e per conferenze e lezioni stabilite di intesa o per incarico del Consiglio del Collegio ed eventualmente in collaborazione con altri Enti od Associazioni locali.
Il Comitato di sezione assicura inoltre gli opportuni contatti con Autorità, Enti ed Associazioni. Su temi di carattere generale o che, per particolare rilevanza, possano superare lo stretto ambito di interesse della zona di competenza, eventuali proposte delle singole Sezioni dovranno essere approvate dal Consiglio del Collegio.

ART. 5 - ORGANI STATUARI
Gli organi statutari del Collegio sono l'Assemblea Generale, il Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i comitati di sezione. Tutte le cariche sociali sono quadriennali.
Tutti i soci effettivi e onorari sono eleggibili alle cariche sociali.
Gli organi statutari sono eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento allegato.

ART. 6 - L'ASSEMBLEA
L'Assemblea Generale è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto in regola con il versamento della quota sociale.
Essa procede alla nomina del Consiglio, ne approva la relazione annuale ed i bilanci annuali preventivi e consuntivi, delibera su tutti gli argomenti all'o.d.g., e fissa le quote associative annuali.
Il Collegio e le sezioni sono organizzati secondo criteri di democraticità e nessuna limitazione soggettiva alle candidature degli organi amministrativi è ammessa.
Gli organi statutari sono eletti secondo le modalità stabilite da apposito regolamento allegato.
L'Assemblea Generale è ordinaria o straordinaria:
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione dei bilanci; L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta al Presidente del Collegio da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto; in tal caso essa dovrà essere convocata entro un mese dalla richiesta.
Per la validità dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è necessaria la presenza di almeno metà degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza di qualunque numero di soci, salvo per quanto stabilito dal Regolamento relativo alle elezioni degli organi statutari.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti, fatta eccezione per le Assemblee relative alla modifica dello Statuto e per quanto attiene la elezione degli organi statutari.
E' ammessa la delega scritta ad altro socio avente diritto di voto; ciascun partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.
La convocazione dell'Assemblea ha luogo a mezzo di comunicazione per posta, e-mail e/o attraverso la stampa locale, con indicazione espressa degli argomenti posti all'o.d.g.

ART. 7 - IL CONSIGLIO
I membri del Consiglio in numero di sette sono eletti dall'Assemblea a mezzo votazione con precedenza determinata dal numero dei voti ottenuti e scelti tra i soci effettivi e/o onorari. Oltre a tali membri eletti, partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, l'ultimo ex-presidente del Collegio.
I Consiglieri sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
Non sono previsti compensi per i Consiglieri, salvo il rimborso delle spese o dei viaggi effettuati per conto del Collegio; in caso di conferimento di particolari incarichi (segreteria esterna, comitati per lo svolgimento di convegni o corsi di studio, ricerche, studi, consulenze e altre attività similari), il Consiglio potrà determinare un adeguato rimborso spese e/o compenso.
Il Consiglio dispone l'esecuzione delle delibere assembleari, è responsabile dell'attività del Collegio, predispone annualmente una relazione generale ed i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea e delibera sull'ammissione dei nuovi soci, sulla decadenza e indegnità. Inoltre è investito della gestione ordinaria e straordinaria del Collegio.
Per la validità della seduta del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; a parità dei voti prevale il voto del Presidente o del Consigliere più anziano di età in caso di sua assenza.
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. La durata della carica del presidente è limitata a un mandato di 4 anni e non è rinnovabile nel solo mandato successivo.
Il Presidente ha la rappresentanza del Collegio, convoca e presiede il Consiglio, presiede l'Assemblea e firma con il Segretario il verbale delle sedute.
Il Segretario compila i verbali delle sedute e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.
Il Tesoriere cura la tenuta delle scritture contabili e risponde della Cassa del Collegio.
Per lo svolgimento delle attività del collegio, il consiglio potrà riconoscere un rimborso spese e/o compenso per il lavoro svolto. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA'
E' incompatibile la concomitanza della carica di Presidente, Segretario e Tesoriere e dell'Ordine degli Ingegneri.

ART. 9 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea riunita allo scopo in sede straordinaria, per la cui validità in prima convocazione è necessaria la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione la presenza di un quarto più uno dei soci aventi diritto di voto. Le delibere in entrambi i casi sono valide con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 10 - SCIOGLIMENTO
L'Assemblea dei Soci, in convocazione straordinaria, può deliberare, con la maggioranza semplice degli iscritti lo scioglimento del Collegio e nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività sono devoluti a fini di pubblica utilità conformi allo spirito e agli scopi del Collegio.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI E DELLE SEZIONI DEL COLLEGIO

ART. 1 - Assemblea per la nomina degli organi statutari
L'Assemblea per la elezione degli Organi Statutari, anche coincidente con un'Assemblea ordinaria del Collegio, è convocata con avviso diramato per posta o email ai soci aventi diritto di voto almeno quindici giorni prima della data fissata.
Nell'avviso di convocazione verrà richiesta ai singoli Soci la disponibilità ad essere eletti nel Consiglio; tale disponibilità sarà comunicata all'inizio dell'Assemblea che abbia quale unico oggetto le elezioni di che trattasi o all'inizio di quella parte dell'Assemblea riguardante le elezioni stesse.
In prima convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza e la partecipazione al voto di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, ammettendosi anche la delega con le modalità di cui all'ultimo comma dell'Art. 6 dello Statuto e computando pertanto anche i Soci deleganti.
In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida se i votanti saranno almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Per variazioni dello Statuto, i votanti dovranno essere almeno un quarto degli iscritti. L'Assemblea stabilisce l'orario delle votazioni, ne determina particolari eventuali modalità, nomina fra i Soci aventi diritto di voto presenti i componenti del seggio elettorale che è composto da un Presidente e due Scrutatori.

ART. 2 - Elezione del Consiglio
Si procederà alla votazione per l'elezione del Consiglio; ciascun votante potrà esprimere con scheda segreta sino a sette suffragi a Soci effettivi e onorari.
Risulteranno eletti a Consiglieri i sette Soci che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti;
In caso di parità di voti per il settimo candidato, risulterà eletto il più anziano di età.
Il Consigliere eletto anziano di età provvede a convocare, con invito diramato almeno sette giorni prima, il Consiglio per la elezione, con tre distinte successive votazioni, del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, da designarsi fra i consiglieri.

ART. 3 - Elezioni delle sezioni
Le Assemblee delle Sezioni per l'elezione dei rispettivi Comitati di Sezione, vengono convocate dal Consiglio del Collegio entro un mese dalle elezioni del Consiglio stesso.
Il Consiglio del Collegio nominerà un suo delegato a presiedere l'Assemblea.
La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno dieci giorni prima della data fissata.
L'elezione si svolgerà per scheda segreta.
Ciascun socio della Sezione potrà votare sino a due nomi.
I tre soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti risultano eletti a membri del Comitato di Sezione.
Entro una settimana dall'Assemblea, su convocazione del primo eletto, i tre eletti si riuniscono e nominano nel proprio seno il Responsabile, il Consigliere sostituto ed il Segretario Tesoriere.

 
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